Rifacimento box doccia con sconti e agevolazioni 104: quando è possibile e quanto si risparmia

La Legge 104 consente di accedere a benefici fiscali ed economici per comprare o sostituire il box doccia. Ma solo a certe condizioni.

I disabili titolari di Legge 104 presentano, sicuramente, delle difficoltà motorie e, dunque, potrebbero avere dei problemi anche a deambulare nei bagni particolarmente piccoli, con sanitari con adattati alle proprie esigenze.

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La Legge 104 permette di usufruire di molti vantaggi anche per il rifacimento dei bagni (moneystuff.it)

Per evitare incidenti domestici, è necessario che anche i bagni siano a norma, per consentirne la fruizione anche alle persone con una mobilità limitata. Per venire incontro a tali esigenze, la Legge 104 permette di usufruire di una detrazione fiscale per le spese compiute per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati e dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di box doccia e vasche con sportello.

Docce e vasche non sono quasi mai adatte all’uso da parte dei portatori di handicap perché mancano le maniglie o i sostegni che fungono da ausilio alla mobilità. Per questo motivo, i fruitori di Legge 104 possono sostituire la vasca da bagno o il box doccia con un’interessante agevolazione, il cd. Bonus barriere architettoniche.

Il beneficio fa parte dei vantaggi economici stabiliti dal Bonus ristrutturazioni, in cui rientra anche l’installazione di montacarichi o ascensori che agevolano la deambulazione degli invalidi all’interno della propria abitazione.

Rifacimento del bagno grazie agli sconti della Legge 104: in cosa consiste il Bonus barriere architettoniche?

Per i lavori compiuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025, è possibile beneficiare di una detrazione IRPEF al 75% delle spese sostenute, fino ad una soglia massima compresa tra 30 mila e 50 mila euro. La detrazione, va suddivisa in 5 quote annuali di eguale importo.

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Sostituzione del box doccia con i benefici economici della Legge 104 (moneystuff.it)

Nello specifico, il limite è di 30 mila euro per gli edifici con non più di 8 unità immobiliari, di 40 mila euro per gli edifici tra le 2 e le 8 unità immobiliari e, infine, di 50 mila euro per tutti gli edifici unifamiliari indipendenti.

Rientrano, inoltre, nella detrazione i costi relativi allo smaltimento e alla bonifica dei materiali o degli impianti sostituiti. Il Bonus barriere architettoniche spetta ai seguenti soggetti:

  • persone fisiche, tra cui gli esercenti arti e professioni;
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti che hanno un reddito d’impresa (persone fisiche, Enti, società di persone o di capitali).

È importante specificare che, per la fruizione del Bonus barriere architettoniche per la sostituzione della vasca da bagno o del box doccia, è fondamentale possedere i requisiti stabiliti dalla Legge n. 236 del 1989.

È, quindi, possibile impiantare un piatto doccia a filo di pavimento al posto di uno provvisto di gradino solo se si è stato rilasciato un idoneo certificato medico, che prova che i lavori sono stati necessari per l’ausilio alla mobilità del disabile.

IVA agevolata al 4%: le condizioni per poter sostituire vasche e docce

Delle agevolazioni sulle vasche da bagno e i box doccia possono essere ottenute anche al momento dell’acquisto. La Legge 104, infatti, prevede l’IVA agevolata al 4% anche su tali prodotti.

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Agevolazioni notevoli per chi gode della 104 – Moneystuff.it

Nel momento di conclusione dell’acquisto, il disabile o il suo familiare devono esibire al venditore una copia del verbale medico della Commissione ASL che accerta il possesso dell’invalidità funzionale permanente. Sul verbale rilasciato in seguito alla visita devono essere specificate tutte le condizioni richieste per usufruire delle agevolazioni fiscali stabilite dalla Legge 104.

Potrebbe, tuttavia, non comparire dalla certificazione il collegamento funzionale tra la disabilità posseduta e l’acquisto del box doccia oppure della vasca. In questo caso, l’acquirente dovrà mostrare al negoziante una copia del certificato redatto dal proprio medico curante, che attesta la necessità del beneficio economico.

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